Legge Regionale
15 ottobre 2007
, n. 25
Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani
(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali.
2. La presente legge, in armonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria, persegue le finalità di:
a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;
b) promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia