Legge Regionale
15 ottobre 2007
, n. 25
Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani
(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25
Art. 3
(Classificazione del territorio montano)
1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunità montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri:
2. La classificazione, operata su base comunale in applicazione dei parametri di cui al comma 1, porta all'individuazione delle seguenti zone omogenee:
3. La classificazione è aggiornata all’inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall’insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.(4)
NOTE:
4. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Vedi anche art. 6, comma 1, della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia