Legge Regionale 15 ottobre 2007 , n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25

Art. 5
(Attuazione degli interventi per la montagna)
1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) individua, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani. (7)
2. La Giunta regionale, entro nove mesi dall'approvazione del PRS, stabilisce: (8)
a) gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi, con aggiornamento mediante il DEFR;
b) le modalità e i criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna ai territori interessati, anche sulla base di indicatori di disagio appositamente individuati.
3. Con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale avvia la manifestazione d'interesse per la presentazione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, da finanziare nel triennio di riferimento, aventi valenza sovracomunale e carattere strategico; con lo stesso provvedimento sono definite la disciplina generale per la predisposizione e la presentazione dei progetti di sviluppo, per la valutazione, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 2, e l'approvazione, da parte della Regione, dei progetti presentati, nonché le conseguenze in caso di inadempimento o mancata realizzazione dei progetti nei termini stabiliti. Le proposte di progetto di sviluppo sono presentate, di norma, dalle comunità montane territorialmente interessate, previo coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3. I progetti possono essere presentati anche nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) o dei patti territoriali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio).(9)
7 bis. (10)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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