Legge Regionale 15 ottobre 2007 , n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25

Art. 7
(Comitato per la montagna)
1. Il comitato per la montagna, il cui funzionamento è regolato con deliberazione della Giunta regionale, è l'organo consultivo della Giunta regionale ai fini del coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto(15):
a) dal Presidente della Giunta regionale o assessore o consigliere regionale delegato, che assume le funzioni di presidente del Comitato;
b) dal presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui alla l.r. 19/2008, o da altro presidente di comunità montana lombarda suo delegato;(16)
c) dal presidente dell'unione regionale delle province della Lombardia (UPL) o suo delegato;
d) da tre componenti designati dal Consiglio regionale, scelti tra i consiglieri regionali, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
e) da due componenti designati dalla conferenza regionale delle autonomie di cui alla l.r. 1/2000, scelti tra i suoi membri;
f) dal presidente della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FederBIM) o suo delegato;
g) dal presidente di Unioncamere regionale o suo delegato;
h) dal presidente della delegazione regionale del Club alpino italiano (CAI) o suo delegato.
3. Il Comitato, nella prima seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti il vice presidente e il segretario.
4. Sono compiti del Comitato, in particolare:
a) proporre iniziative in favore del territorio montano per l'applicazione della legislazione comunitaria, statale e regionale;
b) esprimere un parere sugli interventi per la montagna;
c) contribuire ad individuare le linee prioritarie di intervento per la montagna;
d) esprimere un parere sui parametri per la classificazione del territorio montano di cui all'articolo 3.
5. Il comitato per la montagna approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi finanziati a valere sul fondo regionale per la montagna.
6. Il Comitato assume ogni decisione a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, gli assessori competenti nelle materie trattate.
7. Il Comitato può avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica delle strutture della Regione, nonché attraverso accordi convenzionali, delle aziende e degli enti regionali. Le strutture della Giunta regionale forniscono al Comitato l'apporto logistico e di personale necessario all'espletamento dei suoi compiti.
NOTE:
16. La lettera è stata sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. L'abrogazione del comma decorre dall'avvio della X legislatura regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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