Legge Regionale
15 ottobre 2007
, n. 25
Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani
(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25
Art. 8
(Attività di ricerca)
2. Al fine di acquisire elementi conoscitivi sulle dinamiche socio-economiche, ambientali, territoriali e culturali del territorio montano la Giunta regionale si avvale, anche tramite consultazioni periodiche, della rete di istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di studio e di ricerca sulle tematiche relative alla montagna e che, di norma, hanno sede sul territorio regionale lombardo.
NOTE:
18. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 6, comma 5, lett. b) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. La condizione si è realizzata a seguito della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2011, n. 1940 (burl 30 maggio 2011, n. 22, s.o.).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia