Legge Regionale
15 ottobre 2007
, n. 25
Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani
(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare politiche organiche per lo sviluppo dei territori montani e nel promuovere la capacità progettuale di soggetti pubblici e privati locali. A questo scopo la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
a) i progetti presentati e quelli finanziati tramite le risorse del Fondo regionale per la montagna e del Fondo per le valli prealpine, specificandone gli ambiti di intervento, la distribuzione territoriale e per zone di svantaggio, i soggetti coinvolti e in quale misura essi hanno attivato forme di partenariato e compartecipazione finanziaria;
b) quali buone pratiche e quali eventuali criticità sono emerse nel corso dell'attuazione della presente legge;
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
19. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. j), numero 2., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia