Legge Regionale 15 ottobre 2007 , n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25

Art. 10
(Norme di prima attuazione)
1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, relativa alla possibilità di revoca dei finanziamenti riservati, trova applicazione decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le risorse già assegnate alle comunità montane ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97 del 1994) e non utilizzate nei tempi stabiliti sono riassegnate alle stesse zone omogenee che le utilizzano in aggiunta alla quota parte relativa al fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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