Legge Regionale
15 ottobre 2007
, n. 25
Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani
(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25
Art. 11
(Modifiche e abrogazioni)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994)(20);
b) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)(21);
c) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978)(22);
d) il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2005)(23).
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(24)è aggiunta la seguente:
'c-bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.'.
3. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia)(25), le parole: 'la classificazione operata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994)' sono sostituite dalle seguenti: 'la classificazione operata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale recante 'Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia