Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1

Art. 14
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.
2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attività, che, rivolte sia ai soci che alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.
3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché le associazioni di cui ai capi II e V del presente testo unico.
5. I benefici previsti dalle norme del presente capo non sono cumulabili con contributi e agevolazioni previsti dalle disposizione del presente testo unico e di altre leggi regionali riguardanti la medesima attività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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