Legge Regionale
14 febbraio 2008
, n. 1
Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso
(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1
Art. 17
(Iscrizione nei registri provinciali e regionale)
1. Nei registri provinciali si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
d) che dispongano di uno statuto fondato su principi di trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunità. Le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati;
e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni. Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
2. I requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 del presente testo unico.
3. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all'articolo 16, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono operare in almeno due province o in almeno tre comunità montane.
5. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere corredata dalla documentazione seguente:
6. La Regione e la provincia, ogni anno, pubblicano l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri.
8. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al Presidente della provincia o della Regione le variazioni dell'atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi operative.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia