Legge Regionale
14 febbraio 2008
, n. 1
Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso
(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1
Art. 18
(Procedure e modalità per l'iscrizione nei registri provinciali e regionale)
1. La Regione e la provincia provvedono all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia