Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1

Art. 24
(Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali)
1. La Regione eroga finanziamenti alle associazioni iscritte nel registro regionale, per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 21, commi 2 e 3. La Regione eroga finanziamenti alle province per i progetti di cui all'articolo 21, comma 4.
2. I progetti di rilevanza regionale, fatti salvi quelli di cui all'articolo 21, comma 3, attuati in collaborazione con enti locali o altri enti pubblici e i progetti di cui all'articolo 21, comma 4, presentati dalle province, possono essere finanziati fino al 50% dei costi previsti.
3. Le richieste di finanziamento devono essere corredate dall'iscrizione al registro, dalla relazione sull'attività da realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.
4. Per i progetti che le associazioni intendono attuare negli ambiti previsti dalle leggi regionali di settore, di cui all'articolo 21, comma 5, i contributi sono erogati secondo le modalità previste dalle rispettive leggi.
5. Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che si configurano come attività commerciale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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