Legge Regionale
14 febbraio 2008
, n. 1
Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso
(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1
Art. 27
(Albo regionale delle cooperative sociali)
2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1è condizione per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale.
3. Le Camere di Commercio provvedono alla gestione dell'albo delle cooperative sociali, in particolare alla ricezione delle domande, alla verifica dei requisiti per il mantenimento o la cancellazione dall'albo delle cooperative sociali, degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia.(3)
4. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale. L'iscrizione all'albo regionale o comunque la dimostrazione del possesso di requisiti equivalenti produce i medesimi effetti nei confronti degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia, con esclusione dall'accesso a contributi o finanziamenti.
5. La Regione, con il regolamento previsto dall'articolo 4 della l.r. 21/2003, sentita la consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 3 della stessa legge regionale, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale delle cooperative sociali, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'albo, ivi compreso il necessario raccordo con le Camere di Commercio.(4)
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Vedi anche art. 12, comma 1 ter) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 introdotto dall'art. 5, comma 1 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Vedi anche art. 12, comma 1 ter) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 introdotto dall'art. 5, comma 1 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia