Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1

Art. 31
(Programmi finanziabili)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 30 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:
a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle società di cui all'articolo 30, adibiti a sede sociale ed allo svolgimento della attività sociale;
b) l'ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario;
c) le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.
2. I programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle società di mutuo soccorso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi