Legge Regionale
14 febbraio 2008
, n. 1
Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso
(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1
Art. 32
(Presentazione delle domande)
1. Per l'ottenimento dei contributi regionali, le società di mutuo soccorso di cui all'articolo 30 presentano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:
a) per le opere di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31, copia del progetto di massima e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate;
b) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31, preventivo dettagliato ed asseverato, nonché una relazione volta a specificare e motivare le spese sostenute;
c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31, un programma annuale complessivo delle iniziative con relativo preventivo di massima;
d) per le opere di cui al comma 2 dell'articolo 33, copia del progetto di massima, la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate, una relazione del comune di appartenenza che illustri le finalità dell'intervento ed una copia della convenzione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia