Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1

Art. 37
(Finalità)
1. La Regione, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili, di guerra e del lavoro, concede un contributo ordinario annuo in favore dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e della unione nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650.(7)
1 bis. La determinazione dei contributi per le singole associazioni di cui al comma 1è definita secondo i criteri individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.(8)
2. Il contributo di cui al comma 1è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati della vista, dell'udito e della parola, delle famiglie dei dispersi in guerra, degli invalidi civili, di guerra e del lavoro.(9)
3. Per le finalità di cui al comma 1, per garantire un più diffuso servizio sul territorio regionale, alle associazioni è concesso un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo dell'associazione, almeno una sede.
4. Le finalità e le modalità di erogazione del contributo in favore dell'unione nazionale mutilati per servizio sono conformi a quelle stabilite rispettivamente dal comma 2 e dall'articolo 38.
5. L'ente beneficiario di cui al comma 4 deve operare in conformità agli obiettivi fissati dall'articolo 39 e deve rendere programma dettagliato delle attività e la relazione sullo stato di relativa attuazione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 40.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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