Legge Regionale
14 febbraio 2008
, n. 1
Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso
(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1
Art. 42
(Abrogazioni e modificazioni di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
b) legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo);(13)
c) legge regionale 11 novembre 1994, n. 28 (Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale);(14)
d) legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 (Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia);(15)
e) legge regionale 10 giugno 2002, n. 11 (Erogazione di contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti).(16)
2. Sono altresì abrogati:
b) l'articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia);(18)
c) i commi dal 19 al 22 e 29, 28° e 29° alinea, dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1999, n.24 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2001 con modifiche di leggi regionali - IV provvedimento di variazione);(19)
d) il punto 48 dell'allegato a) della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale);(20)
e) i commi 33 e 45 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni);(21)
f) i commi 9 e 11 dell'articolo 11 e il punto 9 dell'allegato d) della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);(22)
g) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);(23)
h) l'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);(24)
i) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);(25)
l) il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità);(26)
m) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).(27)
3. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia)(28)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 4è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Anagrafe regionale delle cooperative)
1. E' istituita l'anagrafe regionale delle cooperative e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina è determinata dalla Giunta regionale sentite la commissione consiliare competente e la consulta.
2. La tenuta e la gestione dell'anagrafe è delegata alle CCIAA.
3. La Regione, con regolamento, sentita la consulta di cui all'articolo 3, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'anagrafe regionale delle cooperative, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'anagrafe, ivi compreso il necessario raccordo tra province e CCIAA.'.
(Anagrafe regionale delle cooperative)
1. E' istituita l'anagrafe regionale delle cooperative e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina è determinata dalla Giunta regionale sentite la commissione consiliare competente e la consulta.
2. La tenuta e la gestione dell'anagrafe è delegata alle CCIAA.
3. La Regione, con regolamento, sentita la consulta di cui all'articolo 3, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'anagrafe regionale delle cooperative, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'anagrafe, ivi compreso il necessario raccordo tra province e CCIAA.'.
4. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia)(29) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, lettera d), le parole: 'realizzare l'attività di organizzazione delle 'banche del tempo' di cui all'art. 5, comma 6' sono sostituite dalle parole:
'realizzare l'attività di organizzazione delle 'banche del tempo' di cui all'articolo 36, comma 6, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso';
b) all'articolo 4, comma 16, le parole 'La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 5, comma 8:' sono sostituite dalle parole:
' La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all'articolo 36, comma 8, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso:'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia