Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1

Art. 42
(Abrogazioni e modificazioni di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato);(12)
b) legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo);(13)
c) legge regionale 11 novembre 1994, n. 28 (Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale);(14)
d) legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 (Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia);(15)
e) legge regionale 10 giugno 2002, n. 11 (Erogazione di contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti).(16)
2. Sono altresì abrogati:
a) (17)
b) l'articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia);(18)
c) i commi dal 19 al 22 e 29, 28° e 29° alinea, dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1999, n.24 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2001 con modifiche di leggi regionali - IV provvedimento di variazione);(19)
d) il punto 48 dell'allegato a) della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale);(20)
e) i commi 33 e 45 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni);(21)
f) i commi 9 e 11 dell'articolo 11 e il punto 9 dell'allegato d) della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);(22)
g) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);(23)
h) l'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);(24)
i) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);(25)
l) il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità);(26)
m) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).(27)
3. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia)(28)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 4è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Anagrafe regionale delle cooperative)
1. E' istituita l'anagrafe regionale delle cooperative e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina è determinata dalla Giunta regionale sentite la commissione consiliare competente e la consulta.
2. La tenuta e la gestione dell'anagrafe è delegata alle CCIAA.
3. La Regione, con regolamento, sentita la consulta di cui all'articolo 3, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'anagrafe regionale delle cooperative, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'anagrafe, ivi compreso il necessario raccordo tra province e CCIAA.'.
4. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia)(29) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, lettera d), le parole: 'realizzare l'attività di organizzazione delle 'banche del tempo' di cui all'art. 5, comma 6' sono sostituite dalle parole:
'realizzare l'attività di organizzazione delle 'banche del tempo' di cui all'articolo 36, comma 6, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso';
b) all'articolo 4, comma 16, le parole 'La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 5, comma 8:' sono sostituite dalle parole:
' La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all'articolo 36, comma 8, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso:'.
NOTE:
12. Si rinvia alla l.r. 24 luglio 1993, n. 22 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r.16 settembre 1996, n. 28 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 11 novembre 1994, n. 28 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 9 agosto 1993, n. 24 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 10 giugno 2002, n. 11 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 1999, n. 24 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002 n. 15 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 2003, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 2004, n. 5 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 5 maggio 2004, n. 12 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 24 febbraio 2006, n. 5 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 2 agosto 2006, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 18 novembre 2003, n. 21 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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