Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 2

Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;2

Art. 4
(Approvazione e finanziamento dei programmi di attività)
1. L'approvazione dei programmi di attività, di cui all'articolo 2, concordati con l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, compete all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che, valutati i mezzi occorrenti al loro finanziamento, determina la misura della partecipazione consiliare alla copertura delle relative spese.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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