Legge Regionale
12 marzo 2008
, n. 3
Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale(1)
(BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 17 Marzo 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-12;3
Art. 3
(Soggetti)
1. Nel quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:(6)
a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali e gli altri soggetti di diritto pubblico;(7)
c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale;(8)
d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale.(8)
2. E' garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 1 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”.
6. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 6 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”.
7. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 7 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”.
8. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia