Legge Regionale 12 marzo 2008 , n. 3

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale(1)

(BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 17 Marzo 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-12;3

Art. 8
(Agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali - Criteri per l'imputazione degli oneri )(16)(17)
1. L’accesso alla rete delle unità d’offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione al costo delle prestazioni, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nel rispetto della disciplina statale inerente i livelli essenziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.(18)
2. L’accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.(19)
5. I gestori delle unità d’offerta accreditate assicurano massima trasparenza circa le rette applicate e forniscono informazioni sull’accesso a contributi pubblici o a forme di integrazione economica.
6. I gestori delle unità d’offerta informano i comuni di residenza degli assistiti della richiesta di ricovero o, nei casi in cui il ricovero sia disposto d’urgenza, dell’accettazione. Nei casi in cui si tratta di minori, i gestori informano della richiesta di ricovero o dell’accettazione i comuni di residenza del genitore o dei genitori che esercitano la relativa potestà o i comuni di residenza dei tutori.
7. Gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica.(21)
7 bis. Per i minori la residenza o la dimora di riferimento ai fini dell'imputazione degli oneri di cui al comma 7è quella del genitore o dei genitori titolari della relativa potestà. Nel caso in cui la potestà sia esercitata da un tutore, gli oneri sono a carico del comune in cui il genitore o i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedono. Nel caso in cui i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedano in comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i comuni in parti uguali.(22)
8. Nei casi in cui la tutela è esercitata, ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), da un amministratore dell’unità di offerta residenziale presso la quale il minore è ricoverato, gli oneri sono a carico del comune in cui i genitori che esercitano la relativa potestà risiedono o dimorano al momento del ricovero.(23)(24)
9. In caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l’eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso. (24)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 1 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
16. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
17. La rubrica è stata sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19 e successivamente modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 16 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 20 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
26. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 21 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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