Legge Regionale 12 marzo 2008 , n. 3

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale(1)

(BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 17 Marzo 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-12;3

Art. 23
(Fondo regionale di parte corrente per le unità d'offerta sociali)
1. Il fondo regionale di parte corrente per le unità d'offerta sociali è costituito da:
a) risorse del fondo nazionale per le politiche sociali o altre risorse assegnate dallo Stato;
b) risorse regionali;
c) risorse dell'Unione europea;
d) altre risorse.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:
a) concorrere al funzionamento e allo sviluppo delle unità d'offerta sociali previste dalla programmazione regionale;
b) finanziare gli interventi di sostegno alle famiglie;
c) finanziare le unità d'offerta sociali ancorché non previste dal piano sociosanitario;
d) favorire e incentivare la gestione associata delle unità d'offerta;
e) (78)
f) realizzare iniziative sperimentali ed innovative promosse dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelle promosse dai comuni, dalle province e da altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d);(79)
g) realizzare interventi di formazione degli operatori anche volontari operanti nel campo dei servizi sociali promossi direttamente dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelli promossi dalle province anche tramite i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 3;(80)
h) concorrere al sostegno di spese straordinarie conseguenti ad eventi calamitosi;
i) finanziare le spese per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate;
j) finanziare studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive, convegni e pubblicazioni sulla rete d'offerta sociale.
3. Il fondo sociale delle ASL è costituito:
a) dalle assegnazioni regionali di parte corrente;
b) dalle somme assegnate dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni sociali spettanti alle ASL;
c) dalle entrate da rette o tariffe relative a unità d'offerta gestite direttamente dall'ASL;
d) da altre entrate.
4. Il fondo sociale dell'ASL garantisce i livelli essenziali di assistenza sociale, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, nonché l'eventuale finanziamento di ulteriori prestazioni e servizi, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente legge e dei criteri definiti dal piano sociosanitario regionale.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 1 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
78. La lettera è stata abrogata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 63 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
79. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 64 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
80. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 65 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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