Legge Regionale
12 marzo 2008
, n. 3
Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale(1)
(BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 17 Marzo 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-12;3
Art. 23
(Fondo regionale di parte corrente per le unità d'offerta sociali)
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:
a) concorrere al funzionamento e allo sviluppo delle unità d'offerta sociali previste dalla programmazione regionale;
f) realizzare iniziative sperimentali ed innovative promosse dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelle promosse dai comuni, dalle province e da altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d);(79)
g) realizzare interventi di formazione degli operatori anche volontari operanti nel campo dei servizi sociali promossi direttamente dalla Regione e concorrere alla realizzazione di quelli promossi dalle province anche tramite i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 3;(80)
3. Il fondo sociale delle ASL è costituito:
4. Il fondo sociale dell'ASL garantisce i livelli essenziali di assistenza sociale, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, nonché l'eventuale finanziamento di ulteriori prestazioni e servizi, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente legge e dei criteri definiti dal piano sociosanitario regionale.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 1 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”.
78. La lettera è stata abrogata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 63 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”.
79. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 64 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”.
80. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 65 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia