Legge Regionale
31 marzo 2008
, n. 10
Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea
(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-31;10
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 'piccola fauna': l'insieme di tutte le specie animali autoctone della Lombardia con l'esclusione dei vertebrati omeotermi e dei pesci;
b) 'flora spontanea': l'insieme delle specie vegetali autoctone (Angiosperme, Gimnosperme, Pteridofite, Briofite e Licheni) della Lombardia;
c) 'habitat' di una specie: l'ambiente caratterizzato da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
d) 'specie autoctone o indigene': le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo;
e) 'specie alloctone o aliene': le specie non appartenenti alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento - intenzionale o accidentale - dell'uomo;
f) 'reintroduzioni': esclusivamente specifiche azioni, attuate sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo è favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui si sia ragionevolmente certi della locale estinzione, sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata, siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale, esistano allo stato libero o in cattività popolazioni geneticamente compatibili in grado di fornire dei fondatori per la ricostituzione della popolazione senza depauperare la popolazione donatrice;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia