Legge Regionale
31 marzo 2008
, n. 10
Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea
(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-31;10
Art. 13
(Sanzioni)
1. L'inosservanza delle disposizioni dirette a evitare la compromissione degli habitat di cui all'articolo 3, comma 1, articolo 4, commi 5 e 6, articolo 5, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.000,00 euro con obbligo di ripristino dell'habitat alterato o distrutto, secondo la disciplina applicabile.(6)
4. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, articolo 6, commi 1, 7 e 10, articolo 7, commi 2 e 3, articolo 8 e articolo 9, commi 1 e 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.(8)
5. L'inosservanza delle disposizioni inerenti introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 5 e 6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 2.000,00 euro, con obbligo di eradicazione della specie alloctona introdotta, secondo la disciplina applicabile.
6. In caso di violazioni di minima entità e di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, le sanzioni di cui al comma 4 possono essere rispettivamente ridotte fino alla metà.
7. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 spetta agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 9.
8. I proventi di cui al comma 7 sono destinati al finanziamento delle attività dirette al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia