Legge Regionale
31 marzo 2008
, n. 10
Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea
(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-31;10
Art. 16
(Abrogazioni e norma transitoria)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica)(10), fatti salvi gli articoli 24-bis, 24-ter e 25 bis;
b) legge regionale 22 maggio 1987, n. 18 (Modifica dell'art. 17 (Vegetazione erbacea ed arbustiva) della l.r. 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica))(11);
c) articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 71 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 'Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica')(12);
d) articolo 26, comma 5 e articolo 42, comma 1, lettera d) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(13);
f) articolo 57, comma 3, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(15).
3. Fino all'approvazione dell'elenco delle specie di flora spontanea ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), continuano ad applicarsi gli elenchi di cui all'articolo 22 della l.r. 33/1977, in quanto compatibili con la presente legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia