Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia
(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;16
Art. 3
(Soggiorno in struttura fissa autogestita)
1. Sono considerati soggiorni in strutture fisse autogestite quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a trenta giorni.
2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alla capacità ricettiva delle attrezzature igienico-sanitarie e devono essere raggiungibili dai mezzi di soccorso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia