Legge Regionale
26 maggio 2008
, n. 16
Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia
(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;16
Art. 4
(Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite)
1. Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco del comune competente per territorio, secondo l'allegato A indicando:
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, in assenza di provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia