Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 16

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;16

Art. 4
(Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite)
1. Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco del comune competente per territorio, secondo l'allegato A indicando:
a) le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione e organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
c) l'assenso del proprietario della struttura;
d) la tipologia di attività.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, in assenza di provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.
3. Per lo svolgimento dei soggiorni si devono rispettare le norme e disposizioni previste nell'allegato B; se la durata è inferiore o pari a tre giorni (o settantadue ore) non si applicano i commi 1, 2 e 4 del presente articolo, ma devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato D.
4. I responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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