Legge Regionale
26 maggio 2008
, n. 16
Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia
(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;16
Art. 6
(Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 64 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) per lo svolgimento dei campeggi di cui al presente articolo si deve presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune competente per territorio, sentita l'autorità sanitaria locale. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato A indicando:
a) le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione o organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.
3. Per lo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti si devono rispettare le norme e le disposizioni previste nell'allegato C; se la durata del campeggio è inferiore o pari a tre giorni (o settantadue ore) non si applicano i commi 1, 2 e 4 del presente articolo e gli enti, le associazioni e le organizzazioni devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato D.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia