Legge Regionale 18 giugno 2008 , n. 17

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 25, 1° suppl. ord. del 20 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-18;17

Art. 8
(Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)
1. Sono autorizzate per il triennio 2008/2010 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2008/2010 come da allegata tabella 2.
3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono pari a € 51.281.726,42 di competenza e di cassa per l'anno 2008, € 53.019.222,35 di competenza per l'anno 2009 e € 21.908.172,70 di competenza per l'anno 2010.
4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio 2008/2010 derivanti dal comma 2, per l'anno 2008 sono pari a € 114.386.190,04 di competenza e a € 110.220.554,95 di cassa; le maggiori risorse in co nto capitale che si rendono disponibili sono pari a €. 8.497.191,92 di competenza per l'anno 2009 e a €. 12.000.000,00 di competenza per l'anno 2010.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2008/2010 come da allegata tabella 3.
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2008/2010, derivanti dal comma 5, sono di € 12.257.345,26 di competenza e di cassa per l'anno 2008 e € 1.100.000,00 di competenza per l'anno 2009.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2008/2010, derivanti dal comma 5, sono di € 37.549.153,51 di competenza e di cassa per l'anno 2008, € 93.977.063,21 di competenza per l'anno 2009 ed € 52.806.926,32 di competenza per l'anno 2010.
8. E' autorizzato l'incremento degli stanziamenti dei mutui di competenza e di cassa per € 105.093.877,32 per l'anno 2008; di € 28.788.609,61 di competenza, per l'anno 2009 e di € 44.424.129,11 di competenza, per l'anno 2010, a seguito degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
9. La contrazione dei mutui di cui al com ma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2009 e 2010 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 7 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
11. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.
12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.
13. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico) la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati, sarà limitata per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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