Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 3
(Costituzione delle comunità montane)
1. Sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole comunità montane.
2. Il decreto di costituzione della comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva.
3. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e ha effetto dalla data di pubblicazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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