Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 5
(Attribuzioni degli organi)
1. Spetta all'assemblea:
a) approvare lo statuto;
b) approvare i bilanci annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
c) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere ed interventi, e i relativi aggiornamenti;
d) approvare le convenzioni con la provincia e i comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
e) approvare i regolamenti, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2;
f) deliberare in merito agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, alle relative permute, agli appalti e alle concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta esecutiva o di responsabili di uffici e servizi;
g) deliberare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
h) deliberare la partecipazione o la promozione della costituzione di enti, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 15, comma 2, lettera c);
i) ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dallo statuto.
2. La giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell'assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività. Spetta alla giunta esecutiva l'assunzione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze dei responsabili di uffici e servizi; spettano in particolare alla giunta esecutiva:
a) la proposta all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), c), e) del comma 1;
b) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea;
c) l'approvazione dei piani attuativi.
3. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la giunta esecutiva, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto. Il presidente può delegare un componente della giunta esecutiva a svolgere funzioni vicarie in caso di necessità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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