Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 7
1. Lo statuto della comunità montana specifica le attribuzioni degli organi e le modalità di elezione e di funzionamento degli stessi, le linee generali dell'organizzazione dell'ente, le forme di pubblicità e le modalità di pubblicazione degli atti, le forme di partecipazione; può stabilire una sede diversa da quella fissata dal decreto costitutivo della comunità montana.
2. Lo statutoè deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso nella prima votazione; nelle successive votazioni s'intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Lo statutoè pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio della comunità montana e dei comuni facenti parte della medesima; entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche alle modificazioni dello statuto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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