Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 23
(Norme transitorie e di prima applicazione)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, per consentire ulteriori verifiche e valutazioni in ordine alla coesione territoriale e alla congruità della delimitazione delle zone omogenee, l'allegato A è sottoposto al parere di apposite commissioni provinciali, composte dai presidenti delle comunit à montane interessate, dai presidenti delle provincie interessate e dai sindaci dei comuni interessati.
2. Al fine dell'espressione del parere di cui al comma 1, ciascuna commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni, presiedute dai presidenti di provincia o da assessori delegati, non possono aver luogo oltre il 31 agosto 2008.
3. La Giunta regionale entro il 30 settembre 2008 sottopone al Consiglio regionale, per l'approvazione, la proposta definitiva di delimitazione delle zone omogenee. La delimitazione approvata dal Consiglio regionale è immediatamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce l'allegato A della presente legge.(49)
4. In caso di mancata approvazione entro il 31 ottobre 2008 della deliberazione consiliare di cui al comma 3, la delimitazione delle zone omogenee contenuta nell'Allegato A diviene definitiva.
5. Le modifiche, di cui al comma 3, non possono determinare un aumento del numero delle zone omogenee individuate nell'allegato A e devono in ogni caso assicurare l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalla presente legge e dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 244/2007.
6. La nuova delimitazione delle zone omogenee effettuata a norma della presente legge ha effetto a decorrere dalla data fissata per lo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative del 2009. I decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3 sono adottati entro trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente.(50)
6 bis. Ai fini del riparto del fondo regionale per la montagna, il parametro di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) della l.r. 25/2007, si applica, per gli anni 2009-2011, alle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane).(51)
6 ter. Il comma 6 bis si applica anche ai fini del riparto delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b).(52)
7. Al fine di consentire la regolare costituzione, nei tempi previsti, delle nuove comunità montane e di assicurare la continuità della relativa azione amministrativa:
a) in caso di invarianza dei confini territoriali della comunità montana, i componenti degli organi in carica alla data di svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative di cui al comma 6 restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi ai sensi delle disposizioni della presente legge;
b) in caso di mutamento della circoscrizione territoriale di una stessa comunità montana, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica della nuova comunità montana, ovvero, in caso di sua rinuncia, da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale;
c) qualora la nuova delimitazione delle zone omogenee sia tale da determinare la costituzione di un'unica nuova comunità montana per fusione di due o più comunità montane, anche con eventuale mutamento o parziale scorporo della precedente circoscrizione territoriale di una singola comunità, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal collegio di cui al comma 9.
8. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 7, il presidente della comunità montana assume il compito di effettuare la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione della nuova comunità montana e di predisporre una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi nonché alla denominazione e alla sede della nuova comunità. La ricognizione e la relazione sono trasmesse ai comuni interessati e sottoposte all'assemblea della comunità montana entro il 31 gennaio 2009; l'assemblea provvede all'approvazione entro i successivi trenta giorni. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. In caso di mancata presentazione o approvazione della ricognizione e della relazione nei termini predetti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.(53)
9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 7; in tal caso gli adempimenti che il comma 8 pone in capo al presidente della comunità montana sono svolti da un apposito organo collegiale, costituito entro il 15 novembre 2008 con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e composto dai presidenti delle comunità montane soggette a fusione nonché da un soggetto di designazione regionale, che lo presiede. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 7, la proposta relativa alla denominazione e alla sede della comunità montana è fatta dal presidente uscente.
10. Il termine per la ricognizione ed i connessi adempimenti amministrativi, di cui ai commi 8 e 9, decorre dal 1° novembre 2008.
11. In ogni caso sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.
12. Le nuove comunità montane, fermo quanto previsto dai commi 8 e 9, succedono in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alle preesistenti comunità montane.
13. I nuovi organi provvedono all'approvazione dello statuto e all'adeguamento degli altri atti della comunità montana entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
14. Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto si applica lo statuto vigente della comunità montana in quanto compatibile con la presente legge. In caso di fusione di più comunità montane in un'unica comunità, lo statuto applicabile è quello di più recente approvazione.
15. In sede di prima applicazione dell'articolo 4, comma 4, l'assemblea della comunità montana è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e presieduta dal componente più anziano d'età. Le liste contenenti i nominativi del presidente e degli altri membri della giunta esecutiva sono depositate almeno tre giorni prima di quello fissato per l'elezione. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea; a tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, nel rispetto del termine fissato a norma dell'articolo 3, comma 2.
16. Le spese relative alle attività dei commissari previsti dal presente articolo sono a carico dei bilanci delle comunità montane.
17. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, si applicano fino al 31 dicembre 2010 anche ai comuni aderenti a comunità montane costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge ed esclusi dalle zone omogenee individuate ai sensi della medesima, anche se ad esse non limitrofi.
18. Anche al fine dell'accesso ai contributi regionali per l'esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi della presente legge, le unioni di comuni già costituite si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 18 entro il 31 marzo 2011. Nelle more dell'approvazione delle modifiche statutarie, l'unione applica, in quanto compatibile, lo statuto vigente.(54)
19. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. La disposizione del comma 3 dell'articolo 12 ha effetto a decorrere dalla regionalizzazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. In attesa della regionalizzazione, la comunità montana trasmette alla Regione un documento contenente i dati contabili aggregati, redatto sulla base di apposito modello approvato dalla Giunta regionale; il documento, nel quale sono evidenziate separatamente le somme per il finanziamento delle funzioni conferite dalla legge e quelle destinate all'esercizio associato delle funzioni delegate dai comuni, è allegato al bilancio della comunità montana.
21. In attesa della piena operatività del riordino delle comunità montane previsto dalla presente legge, la Giunta regionale può erogare alle medesime, per gli anni 2009 e 2010, contributi straordinari secondo criteri che tengano conto delle situazioni di maggiore disagio, rilevate sulla base dell'analisi dei bilanci e dei flussi di spesa per i servizi erogati.(55)
21 bis. Decorso inutilmente il termine di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 14, il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.(56)
NOTE:
49. La delimitazione definitiva delle zone omogonee è quella risultante dall’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. VIII/720 ( BURL 24 novembre 2008, n. 48, s.o.) che si riporta in coda alla presente legge solo per opportuna informazione. Torna al richiamo nota
54. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19. Torna al richiamo nota
55. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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