Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 22
(L.R. 33/1990)
(Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine)
1. È istituita presso il settore Presidenza della Giunta regionale una specifica struttura operativa denominata "Agenzia di stampa e informazione", con il compito di garantire una efficace, tempestiva e professionale informazione ai cittadini in ordine all'attività della Giunta regionale
2. La Giunta regionale provvede a definire le competenze dell'Agenzia.
3. L'Agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo tale da consentire la più celere e completa comunicazione con i vari settori della Giunta regionale, con le testate di quotidiani, scritti e televisivi e con le Agenzie di stampa (telex, fax, ecc.), nonché di un sistema di elaborazione informatica dei dati e dei testi.
4. Per lo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza della struttura di cui al comma 1, la Giunta regionale può assumere non più di dodici giornalisti iscritti all'Ordine, il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto nazionale di lavoro della categoria; con i singoli provvedimenti di incarico la Giunta determina la durata del rapporto, la qualifica ed il relativo trattamento economico.
5. Fermo restando il limite numerico di cui al comma 4, può far parte dell'agenzia di stampa anche personale esterno all'amministrazione, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ed in possesso di provata esperienza nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, utilizzato, per un periodo non superiore a cinque anni rinnovabili, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 nei limiti delle risorse di bilancio disponibili per le medesime finalità.
6. Con proprio provvedimento la Giunta regionale assegna all'Agenzia personale appartenente al proprio ruolo per lo svolgimento di attività segretariali e per quelle connesse all'uso della specifica strumentazione tecnica.
7. Il responsabile dell'Agenzia di cui al comma 1, che assume la qualifica di "Direttore", è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, al quale risponde del suo operato.
8. La Giunta regionale costituisce una commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine determinandone le funzioni, la composizione, anche con la presenza di esperti esterni, le modalità di funzionamento, nonché i compensi per i componenti esterni.
9. La commissione di cui al comma 8 esprime il parere preventivo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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