Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 34
(Art. 38, L.R. 16/1996)
(Norma organizzativa)
1. Per esercitare i compiti previsti dall'articolo 21, comma 2, punto 5 dello Statuto da parte della Giunta e per assicurare una gestione coordinata, tempestiva ed unitaria delle fasi, delle iniziative e dei provvedimenti inerenti all'attuazione del presente titolo è istituito uno specifico comitato assessorile presieduto dall'assessore competente in materia di organizzazione e personale e da altri tre assessori nominati dalla Giunta regionale.
2. Il comitato riferisce periodicamente alla giunta anche al fine delle decisioni di competenza del suddetto organo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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