Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 36
(Art. 1, L.R. 21/1996)
(Finalità ed oggetto)
(Finalità ed oggetto)
1. Le disposizioni del presente titolo, in attuazione dello Statuto della Regione, secondo i princìpi del d.lgs. 165/2001 e legge 241/1990, nonché del principio di contrattualizzazione, definiscono i princìpi ed i criteri di organizzazione delle strutture del Consiglio regionale e disciplinano i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza del Consiglio regionale.
2. Le finalità cui si ispirano le disposizioni del presente titolo sono:
a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, nonché degli altri organi consiliari, da quelli propri della dirigenza;
b) migliorare l'efficienza delle strutture organizzative dell'amministrazione consiliare cui sono demandate attività di gestione, nonché di supporto alle funzioni legislative, amministrative e di controllo di competenza dei singoli consiglieri, del Consiglio regionale e degli organi interni dello stesso;
d) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti consiliari, garantendo a tutti pari opportunità;
f) aumentare la flessibilità dell'organizzazione consiliare riducendo l'area della regolamentazione legislativa;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia