Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 38
(Art. 3, L.R. 21/1996)
(Competenze della dirigenza del Consiglio regionale)
1. Compete alla dirigenza supportare l'Ufficio di Presidenza, il suo Presidente e gli altri organi consiliari, nell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, mediante l'elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi, nonché assicurare la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 36.
2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza:
a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture e delle attività cui è preposta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualità dell'attività amministrativa, nonché le relazioni con le organizzazioni sindacali nell'ambito delle competenze di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale regionale;
c) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza del Consiglio regionale e dei suoi organi interni, nonché l'elaborazione di relazioni, pareri, proposte;
d) il compito di rappresentare elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni e la formulazione di programmi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati, all'Ufficio di Presidenza, al suo Presidente, agli organi interni del Consiglio regionale ed alle rispettive presidenze, nonché ai dirigenti sovraordinati;
e) la responsabilità di procedimenti amministrativi ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, nonché la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti;
e bis) l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, di cui all’articolo 18 della l. 689/1981.(28)
3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.
NOTE:
28. La lettera è stata aggiunta dall'art. 40, comma 1, lett. c) della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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