Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 42
(Art. 7, L.R. 21/1996)
(Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro)
1. Fermo restando quanto stabilito dal presente titolo, l'organizzazione consiliare è regolata, secondo le rispettive competenze, mediante:
a) provvedimenti e atti di organizzazione dell'Ufficio di Presidenza e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola l'amministrazione consiliare;
b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro.
2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e in quelle comunque assoggettabili ai contratti collettivi, il rapporto di lavoro con i dipendenti è regolato con i poteri del privato datore di lavoro. A tal fine l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta, secondo le disposizioni del presente titolo, tutte le misure necessarie ed opportune.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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