Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 45
(Art. 8-ter, L.R. 21/1996)
(Incremento delle risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario)
(Incremento delle risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario)
1. Le risorse per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario previste dalla contrattazione collettiva nazionale possono essere incrementate in relazione alle esigenze di assistenza diretta agli organi istituzionali del Consiglio regionale. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza, in sede di programmazione annuale delle attività, determina l'importo dell'incremento e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per il compenso del lavoro straordinario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia