Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 54
1. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi del d.lgs. 150/2009, si avvale di uno specifico organismo denominato “Organismo indipendente di valutazione della performance” per la misurazione e la valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale.
2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dall’Ufficio di Presidenza per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
3. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
4. La validazione della relazione di cui alla lettera c) del comma 3 è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è composto da tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Si applicano le incompatibilità previste dall’articolo 14, comma 8, del d.lgs. 150/2009.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia