Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 57
(Art. 17, L.R. 21/1996)
(Qualifica dirigenziale)
(Qualifica dirigenziale)
1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
NOTE:
38. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. g), numero 1) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
39. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. g), numero 2) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia