Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 62
1. L’Ufficio di Presidenza, su proposta dell’Organismo di cui all’articolo 54, adotta il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, individua:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità ai principi del d.lgs. 150/2009;
3. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:
a) dall’Organismo di cui all'articolo 54, cui compete la misurazione e valutazione della performance organizzativa delle strutture del Consiglio regionale, nonché la proposta di valutazione annuale dei direttori generali;
b) dall’Ufficio di Presidenza, cui compete la valutazione della performance individuale dei direttori generali;
4. La performance individuale dei dirigenti e dei dipendenti del Consiglio regionale è soggetta a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione del trattamento economico accessorio collegato al sistema premiante.
5. I criteri e i parametri di valutazione della performance individuale tengono conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, per i dirigenti, in particolare:
a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza;
6. Nella valutazione della performance individuale si tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse.
7. La valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali comporta l'adozione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione, delle misure previste dall’articolo 21 del d.lgs. 165/2001.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia