Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 63
(Art. 23, L.R. 21/1996)
(Formazione ed aggiornamento dei dirigenti)
1. Lo sviluppo e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati.
2. A tal fine, nel quadro degli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza, il direttore generale competente attiva programmi ed iniziative, da attuarsi direttamente o con strutture esterne all'amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonché di esperti nelle discipline interessate, stipulando specifici contratti.
3. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale vengono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e l'impegno personale dei singoli dirigenti.
4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai princìpi delle pari opportunità e delle azioni positive e l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i dirigenti interessati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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