Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 76
(Art. 8, L.R. 10/1995)
(Atti di gestione del rapporto di lavoro)
1. I dirigenti operano nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e in quelle comunque assoggettabili a contratti collettivi ed individuali con i poteri del privato datore di lavoro, adottando secondo le norme del presente testo unico, tutte le misure necessarie ed opportune.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi