Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 78
(Art. 10, L.R. 10/1995)
(Gestione e sviluppo delle risorse umane)
(Gestione e sviluppo delle risorse umane)
1. Nella gestione delle risorse umane la regione assicura:
a) la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
b) la flessibilità nell'impiego del personale in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare nonché del personale impegnato in attività di volontariato ai sensi del Capo II della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), compatibilmente con l'organizzazione del lavoro e degli uffici;
2. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti sono strumento per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati e costituiscono elemento valutabile ai fini dello sviluppo professionale.
3. Con provvedimento della Giunta regionale vengono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e l'impegno personale dei singoli dipendenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia