Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 79
(Art. 13, L.R. 10/1995)
(Codice etico ed incompatibilità)
1. Il dipendente regionale, nell'adempimento dei propri compiti, è tenuto ad un comportamento ispirato a criteri di imparzialità, trasparenza e rispetto dei diritti dei cittadini, secondo il codice etico stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, deliberato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
2. Il dipendente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto svolgimento delle proprie funzioni ed il pieno adempimento dei propri compiti.
3. Il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio.
4. Il dipendente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
5. Il dipendente deve assicurare l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.
6. Fatte salve le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili, le violazioni del codice etico possono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.
7. La Giunta regionale determina, con apposito provvedimento, i criteri secondo i quali i dipendenti di ruolo della Giunta stessa possono assumere incarichi presso altri soggetti pubblici o eccezionalmente privati, secondo quanto previsto dai precedenti commi.
8. Il dipendente regionale di qualifica non dirigenziale può, a domanda e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, essere collocato in aspettativa senza assegni, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato presso altre amministrazioni pubbliche.
9. Il dipendente regionale deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso.
10. Per garantire la pubblicità degli impieghi e degli incarichi di cui al presente articolo è istituito, presso la Giunta regionale, l'albo degli incarichi dei dipendenti regionali.
11. I principi e le norme di cui al presente articolo, ed eventuali ulteriori specificazioni definite dalla Giunta regionale, devono essere sottoscritti dal dipendente all'atto dell'assunzione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi