Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 85
(Art. 17, L.R. 10/1995)
(Pari opportunità)
(Pari opportunità)
1. La Regione garantisce pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso, nello sviluppo professionale, nel trattamento del personale. In particolare:
b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne, salva motivata impossibilità;
2. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale consultano preventivamente il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sulle tematiche generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative.(74)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia