Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 86
(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)(75)
1. La Regione costituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che svolge le funzioni di cui all'articolo 57 del d.lgs. 165/2001.
2. Il Comitato è composto in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. La rappresentanza dell'amministrazione regionale e la presidenza del Comitato sono definite d'intesa tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, detta le linee guida concernenti le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 1.
5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1è senza oneri aggiuntivi per la Regione.
6. Ogni riferimento normativo al Comitato per le pari opportunità o al comitato paritetico sul fenomeno del mobbing è da intendersi riferito al Comitato unico di cui al comma 1.
NOTE:
75. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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