Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 87
(Art. 18, L.R. 10/1995)
(Sanzioni disciplinari e responsabilità)
(Sanzioni disciplinari e responsabilità)
1. Ferma restando la responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile stabilita dalle norme vigenti, ai dipendenti si applica l'articolo 7, commi 1, 2 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia