Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 88
(Art. 19, L.R. 10/1995)
(Procedimento disciplinare e collegio arbitrale di disciplina)
1. Per le procedure, le modalità ed i termini concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari si osservano le disposizioni del contratto collettivo nazionale.
2. Il dirigente della struttura organizzativa alla quale sono assegnati i dipendenti che abbiano commesso i fatti che danno luogo all'applicazione delle sanzioni, è competente a contestare e ad irrogare le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e della censura.
3. Qualora il fatto debba essere sanzionato con il rimprovero verbale, il dirigente vi provvede direttamente; qualora ritenga debba essere irrogata la censura, compiuti gli opportuni accertamenti, contesta per iscritto l'addebito e se non ritiene applicabile una sanzione più grave, vi provvede direttamente.
4. Se il dirigente ritiene che al fatto commesso sia applicabile una sanzione più grave di quella prevista dal comma 2, formula la propria proposta e trasmette gli atti al dirigente competente in materia di personale che provvede a contestare in forma scritta l'addebito al dipendente e all'irrogazione della sanzione.
5. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta ed in tal caso non è più suscettibile di essere impugnata ai sensi del comma 6.
6. Entro venti giorni dalla data della notifica della sanzione comminata, il dipendente può, anche per mezzo di un procuratore o della associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, impugnarla dinnanzi al collegio arbitrale di disciplina della regione.
7. Il collegio arbitrale di disciplina si compone di cinque membri, nominati con decreto del presidente della Giunta regionale, di cui due rappresentanti dell'amministrazione e due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un soggetto esterno scelto tra avvocati con almeno sei anni di iscrizione all'albo, magistrati, professori di ruolo in materie giuridiche nelle università.
8. Il collegio arbitrale di disciplina decide entro novanta giorni dalla impugnazione; all'esecuzione della decisione provvede il dirigente responsabile in materia di personale.
9. Sino alla pronuncia del collegio arbitrale di disciplina la sanzione resta sospesa.
10. Con provvedimento della Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sono stabilite le modalità ed i criteri per la designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti e per garantire che il collegio operi con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.
11. La Regione e gli enti dipendenti dalla stessa possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzioni che ne regolino le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti.
12. L'entità dei compensi spettanti ai componenti del collegio arbitrale, nonché le relative condizioni e modalità di erogazione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
13. Qualora ricorrano le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale, spetta al dirigente competente in materia di personale l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare in corso di procedimento penale e di procedimento disciplinare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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