Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 90
(Art. 22, L.R. 10/1995 - Art. 1, c. 15, 16 e 17, L.R. 6/2005 - Art. 1, c. 3, L.R. 18/2007)
(Collocamento a riposo)
1. Il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene collocato a riposo d’ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni statali.(76)
3. La risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista al comma 1 ed opera dal primo giorno del mese successivo, fatta salva la prosecuzione del rapporto stesso fino alla prima data utile alla decorrenza dell'assegno pensione.(78)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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